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Lombardia, del. n. 305 – Mobilità per sostituzione responsabile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione, mediante mobilità volontaria, di un nuovo responsabile dell’area economico-finanziaria, svolgente funzioni dirigenziali, al fine della sostituzione del precedente responsabile in quiescenza dal 1° maggio 2015, utilizzando gli spazi finanziari dedicati alla retribuzione del precedente Segretario comunale titolare cessato dal proprio incarico e quindi resisi liberi.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 305/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 settembre, hanno ricordato che i limiti assunzionali specifici per gli enti locali sono individuati nell’articolo 3 del d.l. 90/2014.

La norma stabilisce che è possibile assumere personale nei limiti del 60% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente, limite portato all’80% nel caso di enti con spesa del personale pari o inferiore al 25% della spesa corrente.

Inoltre, fermo restando il limite dell’articolo 1, comma 557 della legge 296/2006, nel 2014 è possibile cumulare le risorse destinate alle assunzioni nel limite temporale dei tre anni.

Tuttavia, come evidenziato dai magistrati contabili, “per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria” (principio espresso dalla deliberazione n. 19/2015 della Sezione Autonomie).

Leggi la deliberazione
CC sez. controllo Lombardia del. n. 305-15


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