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Giur. Piemonte, sent. n. 67 – Responsabilità politica per il dissesto finanziario dell’ente


Agli amministratori dell’ente, ritenuti responsabili del dissesto del comune amministrato all’esito del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, può essere applicata la sanzione interdittiva accessoria prevista dall’articolo 248, comma 5, del Tuel solo se le azioni od omissioni imputabili agli stessi costituiscano la causa unica o di gran lunga prevalente rispetto all’avvenuta dichiarazione di dissesto.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Piemonte, con la sentenza n. 67/2015.

Nel caso di specie il Sindaco, gli assessori, i componenti “pro tempore” del Consiglio comunale, nonché il Dirigente del servizio finanziario, erano stati condannati, in primo grado, a risarcire il danno patrimoniale subito dall’Ente in conseguenza della mancata osservanza delle regole del patto di stabilità interno.

Il fatto causativo del pregiudizio era stato individuato nella falsa certificazione dell’avvenuto rispetto del Patto di stabilità interno e nell’approvazione di un rendiconto consuntivo non veritiero o, comunque, redatto in totale difformità ai principi ed alle norme contabili, che aveva fornito una rappresentazione fittizia della situazione finanziaria dell’Ente, poi dichiarato in dissesto.

La procura aveva quindi richiesto, in aggiunta rispetto alla condanna risarcitoria, l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 248, comma 5, del d.lgs. 267/2000 che inibisce agli amministratori ritenuti responsabili la possibilità di ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

Per i Sindaci e i Presidenti di Provincia ritenuti responsabili, inoltre, è prevista un’ulteriore causa ostativa di durata decennale alla candidatura alle cariche di Sindaco e di Presidente della Provincia, nonché alle cariche di Presidente della Giunta Regionale, membro dei Consigli comunali, dei Consigli Provinciali, delle assemblee e dei Consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento Europeo.

I giudici contabili hanno rigettato la prospettazione dell’attore pubblico uniformandosi all’orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’applicazione della sanzione, le azioni od omissioni imputabili agli amministratori devono costituire, in concreto, la causa unica o di gran lunga prevalente dell’intervenuto dissesto (Corte dei conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 976/2010; sez. giur. Sicilia, sent. n. 2681/2013).

In altri termini, presupposto di tale sanzione è la riconducibilità diretta del dissesto alle azioni od omissioni per le quali l’amministratore è stato riconosciuto responsabile, secondo un accertamento su base circostanziale condotto dalla Corte.

La disposizione normativa, infatti, richiede che si forniscano elementi chiari, univoci ed inoppugnabili relativamente all’addebitabilità, in termini causalistici, del dissesto finanziario alle specifiche condotte degli amministratori.

Del resto, la dichiarazione di dissesto finanziario costituisce un evento eccezionale e patologico della vita dell’Ente locale, cui può farsi luogo solo all’esito dell’accertamento della specifica incapacità di assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero dell’esistenza nei confronti dell’Ente di crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non possa validamente farsi fronte con le modalità di cui agli articoli 193 e 194 del Tuel.

La decisione di dichiarare lo stato di dissesto, pertanto, non è frutto di una scelta discrezionale dell’Ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto individuati dal legislatore (Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 143/2012).

In altre parole, è necessario tenere in adeguata considerazione, oltre alle circostanze sintomatiche e contingenti connesse al dichiarato dissesto, anche i rapporti di valore tra danno erariale cagionato dagli amministratori ed ammontare complessivo del debito e del disavanzo gravante sull’Ente locale (nel caso di specie il rendiconto invertito si era discostato poco più del 9% dalla situazione reale).

I giudici contabili hanno quindi rigettato la contestazione della Procura, ritenendo i comportamenti posti in essere dagli amministratori certamente non determinanti ai fini del dissesto quanto, piuttosto, integranti un “tentativo velleitario di guadagnare tempo dissimulando la gravissima e cronica crisi finanziaria in cui versava da molti anni l’Ente locale, ormai giunta al punto di non ritorno senza alcuna concreta via di uscita”.

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CC-Sez.-Giurisd.-Piemonte-sent.-n.-67_2015


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