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Gare: l’ambito temporale entro cui considerare maturati i requisiti speciali


Per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando.

Per contro, in merito alla capacità tecnica e professionale, il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 3285 del 2 luglio 2015.

Nel caso di specie il disciplinare di gara richiedeva, tra i requisiti di partecipazione, un fatturato specifico di impresa inerente i servizi svolti negli ultimi tre anni, senza specificare il momento di decorrenza del periodo triennale da prendere in considerazione.

Indicazioni in merito alla dimostrazione del possesso dei requisiti speciali sono state fornite dall’Autorità di vigilanza con la determinazione n. 1/2014 recante le linee guida per l’applicazione dell’art. 48 del d.lgs. 163/2006.

In particolare, l’Anac ha evidenziato che qualora la stazione appaltante richieda un livello minimo di uno specifico requisito, è necessario che la stessa individui esattamente anche il periodo di attività documentabile, in relazione al quale si richiede debba essere maturato lo specifico requisito.

La data da cui procedere a ritroso per l’individuazione del triennio è sempre quella individuata dalla data di pubblicazione del bando.

Tuttavia, mentre il triennio inerente alla capacità economico-finanziaria si riferisce ai documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi annuali antecedenti alla data di pubblicazione del bando, che risultano depositati, in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale, il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente alla data di pubblicazione del bando e non necessariamente coincidente con quello prima adottato per il requisito di capacità economico-finanziaria.

 


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