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Autonomie, del. n. 22 – Previdenza integrativa P.M


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 22/2015, pubblicata sul sito il 7 luglio, hanno chiarito che le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale devono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, mentre vanno escluse dal trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all’articolo 9, commi 1 e 2-bis del d.l. 78/2010.

La sezione Autonomie è intervenuta a seguito della questione sollevata dalla Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna con la deliberazione 279/2013, in merito alla corretta natura giuridica da attribuire alle somme destinate alla previdenza complementare, nel caso di specie alla polizia municipale e, in particolare, all’applicabilità delle diverse disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale.

La questione è stata affrontata da diverse sezioni regionali con esiti discordanti.

Alcune Sezioni hanno qualificato detta “spesa” come “di personale” (es. Sez. contr. Piemonte 37/2010; Sez. Lombardia 139/2011), per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Altre Sezioni hanno invece ritenuto di escludere tali somme con riferimento al tetto retributivo di cui al d.l. 78/2010 (sez. Toscana 456/2012; sez. contr. Veneto 203/2013).

Interpretazione, quest’ultima, confermata dalla Corte, in considerazione del fatto che le somme destinate a finanziare la previdenza completare non vengono erogate nella retribuzione.

Infatti, tali somme formano un montante che viene poi convertito in una forma assicurativa, per l’erogazione di una rendita di carattere pensionistico.

Rientrano, invece, nell’aggregato da calcolare ai fini dell’obbligo di riduzione della spesa di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale:le novità per il 2015″.

Leggi la deliberazione
CC sez. Autonomie del. n. 22-15


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