Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Autonomie, del. n. 21 – Diritti di rogito solo ai segretari comunali di fascia C


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 21/2015, pubblicata sul sito il 6 luglio, hanno chiarito che i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.

Laddove l’ammontare del provento acquisito dall’ente, nel corso dell’esercizio, sia pari o inferiore al limite della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario, lo stesso deve essere attribuito integralmente al segretario.

Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.

La sezione Autonomie è intervenuta a seguito della questione sollevata dalla Corte dei Conti della Lombardia con la deliberazione 34/2015, in merito alla corretta applicazione dell’articolo 10, comma 2bis del d.l. 90/2014 che ha riformato la materia della corresponsione di diritti di rogito ai segretari comunali.

In particolare, è stato abrogato l’articolo 41, comma 4, della legge 312/1908, che attribuiva ai segretari comunali e provinciali, che rogavano predeterminati atti (indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge n. 604/1962) per conto dell’ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento, spettante al comune o alla provincia, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge n. 734/1973 (in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento).

Il decreto, inoltre, dopo aver sancito la confluenza dei proventi annuali dei diritti di segreteria nel bilancio dell’ente di riferimento (comune o provincia), permette l’attribuzione di una quota del provento annuale previsto dall’articolo 30, comma 2, della legge 734/1973 in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento e per i soli segretari che prestano servizio in “enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale” e comunque per quelli che “non hanno qualifica dirigenziale”.

La norma, pertanto, prevede e distingue due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi:

– segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale;

– segretari che non hanno qualifica dirigenziale

Secondo la Corte, il diritto di rogito continua a spettare solo ai segretari comunali titolari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall’appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del “galleggiamento” in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale (in tal senso, Corte dei Conti, sez. contr. Lazio, del n. 21/2015).

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale:le novità per il 2015″.

Leggi la deliberazione
CC sez. Autonomie del. n. 21-15


Richiedi informazioni