Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Molise, del. n. 106 – Incarichi dirigenziali o alta specializzazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’assunzione part-time, ex articolo 110, comma 1, del Tuel di un tecnico responsabile del Servizio, in considerazione dei limiti di legge e delle spese sostenute in passato per il personale.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 106/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 giugno, hanno evidenziato che il comma 1 dell’art. 110 del Tuel, come modificato dal d.l. 90/2014, subordina il conferimento degli incarichi dirigenziali o di alta specializzazione a tempo determinato non solo alla previsione statutaria e alla carenza in organico, ma anche all’espletamento di apposita selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità.

Inoltre, con riferimento ai soli incarichi di natura dirigenziale (così realizzandosi una netta distinzione con gli incarichi c.d. di alta specializzazione), la disposizione richiede che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisca la quota attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.

Pertanto:

• il conferimento di un incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, deve rispettare esclusivamente il contingente percentuale massimo previsto dalla legge (“30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica”), non essendo invece operanti i limiti di carattere finanziario posti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010;

• al contrario, il conferimento di un incarico di alta specializzazione (responsabile di uffici e servizi non necessitanti della preposizione di un dirigente), essendo qualificato dal legislatore come “contratti a tempo determinato”, rientra tra le assunzioni flessibili e, pertanto, è soggetto ai limiti di spesa indicati dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010. Pertanto, qualora l’ente abbia rispettato l’obbligo di riduzione delle spese di personale (di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006), il limite della spesa rimane quello del 100% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per personale assunto con contratti a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 11, comma 4-bis, d.l. 90/2014).

Come evidenziato dai magistrati contabili, il personale assunto per il sisma 2002, la cui spesa è stata coperta in entrata con un contributo regionale, deve essere esclusa dal computo delle spese del personale, ai fini del rispetto dei prescritti limiti normativi.

Tale natura neutra della spesa per l’assunzione del personale a seguito del sisma se, da un lato, determina la sua esclusione dal computo delle spese del personale, ai fini del rispetto dei prescritti limiti normativi, dall’altro, necessariamente non può essere computata per la determinazione del parametro legislativo di riferimento di cui al citato articolo 9 comma 28, costituito dalla “spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.

 

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale: le novità per il 2015″ in programma a Firenze il 10 luglio p.v.

 


Richiedi informazioni