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Lazio, del. n. 125 – Recupero somme personale turnista della Polizia Municipale


Un sindaco ha chiesto se il recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti vada effettuato al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, oppure se le somme in questione debbano essere richieste al netto delle ritenute operate dall’Ente all’atto del pagamento dell’indebito e quindi mai entrate nella sfera patrimoniale personale degli interessati.

L’ente ha premesso che all’esito di una verifica effettuata dal MEF è stata rilevata, in relazione al periodo 2004-2008, una non corretta applicazione cumulativa dei benefici di cui agli articoli 22 e 24 del CCNL del 14 settembre 2009 al personale turnista appartenente al Corpo di Polizia Municipale.

Di conseguenza il MEF ha sollecitato l’ente a procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, i quali hanno invano invocato soluzioni conciliative alternative, almeno in parte, al recupero monetario.

Il MEF, evidenziata la doverosità e l’irrinunziabilità del recupero dell’indebito da parte delle p.a., ha espressamente invitato l’Ente ad avviare le procedure di recupero, eventualmente anche coattivo.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 125/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 giugno, hanno ribadito che la ripetizione dell’indebito, ai sensi dell’articolo 2033 c.c., è un diritto-dovere della Pubblica Amministrazione, non rinunciabile, in quanto correlato al perseguimento delle finalità di pubblico interesse alle quali sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.

Il recupero da parte della p.a. delle somme indebitamente erogate in eccesso ai propri dipendenti va esercitato ed adempiuto sulla base del netto percepito dal pubblico dipendente.

Ciò in quanto le ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali non sono ripetibili dai dipendenti, in quanto trattasi di somme che non sono mai entrate nella sfera patrimoniale di disponibilità di questi ultimi, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 3984/2011;, sez. VI, sent. n. 1164/2009; Tar Lombardia, sent. n. 2789/2014; Tar Umbria, sent. n. 559/2013; Tar Lazio, sent. n. 2661/2013) e di legittimità (Cassazione, sent. n. 1464/2012 e n. 18584/2008).

I magistrati contabili hanno inoltre raccomandato la conseguente regolarizzazione dei rapporti con gli enti interessati alla materia previdenziale, assicurativa e fiscale, anche ai fini della trasparenza dei relativi conti.

Si segnala il seminario di studi “Personale: le novità per il 2015″ in programma a Firenze il 10 luglio p.v.

 Leggi la deliberazione
CC Lazio del. n. 125-15


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