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Veneto, del. n. 289 – Recupero salario accessorio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare i risparmi di spesa conseguiti dall’ente a seguito di progetti di razionalizzazione ai sensi dell’art. 16, commi 4 e 5 , del d.l. 98/2011, per ripianare il recupero, a carico dei fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente, di somme per trattamento accessorio erroneamente erogate ai dipendenti.

L’ente ha premesso che la Ragioneria Generale dello Stato, dopo aver rilevato alcune irregolarità nella costituzione dei fondi produttività, parte variabile, degli anni 2005-2009 con conseguente erroneo riconoscimento di retribuzioni accessorie (progetti finalizzati ex art. 15, commi 2 e 4, CCNL 1.04.1999, svolti dai dipendenti, ma mai formalizzati), ha disposto la trattenuta in otto rate annuali, decorrenti dall’anno 2013 fino al 2020, direttamente in fase di distribuzione della produttività individuale.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 289/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 giugno, hanno ricordato che l’articolo 4, comma 1, del d.l. 16/2014 ha introdotto una peculiare disciplina in materia di mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa ed all’utilizzo dei relativi fondi, obbligando gli enti territoriali che non hanno rispettato tali vincoli al recupero integrale delle somme indebitamente erogate.

La disposizione stabilisce, altresì, che il recupero debba avvenire attraverso il graduale riassorbimento di quanto indebitamente erogato, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli.

A tale fine, è previsto che gli enti locali adottino opportune misure di razionalizzazione organizzativa.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede poi la possibilità, per gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, di compensare le somme da recuperare anche attraverso l’utilizzo non solo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui comma 1 ma anche attraverso l’utilizzo dei risparmi derivanti dall’attuazione dell’articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 (piani triennali di razionalizzazione delle spese correnti).

Indicazioni operative sono state fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Circolare 10946/2014.

Secondo i magistrati contabili, il recupero delle quote erroneamente erogate ai dipendenti è prioritario e nel caso in cui l’ente volesse avvalersi della possibilità di compensazione, dovrà destinare i risparmi conseguiti ai sensi dell’art. 16, comma 4, d.l. 98/2011 innanzitutto al graduale recupero delle somme indebitamente erogate, suddivise in quote annuali e, solo in un secondo momento, procedere alla distribuzione di quanto eventualmente avanzato, a titolo di trattamento accessorio, nelle percentuali stabilite dal legislatore nel comma 5 dell’articolo 16 ovvero “nell’importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale: le novità per il 2015” in programma a Firenze il 10 luglio p.v.

Leggi la deliberazione
CC Veneto del. n. 289-15


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