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Lazio, del. n. 104 – Spesa personale in convenzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al criterio da seguire, ai fini della verifica dei limiti di spesa previsti dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, per il computo degli emolumenti spettanti al personale che presta il proprio servizio, in forma ripartita e in base ad accordi consentiti, anche presso altro comune, nonchè per il segretario convenzionato.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 104/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 giugno, hanno ricordato che il Mef, nella circolare 9/2006, ha precisato che tra le componenti della spesa da considerare per la determinazione della base di calcolo e della spesa di competenza da assoggettare a contenimento per il personale in regime di convenzione debba essere presa in considerazione la quota parte di costo effettivamente sostenuto dall’ente.

Diversamente, si otterrebbe l’effetto perverso di aggravare i bilanci dell’ente di costi imputabili ad un ente diverso, che ne sarebbe fittiziamente agevolato, anche agli effetti della propria politica di riduzione della spesa.

Inoltre, una tale interpretazione potrebbe generare un’incomprensibile disparità di trattamento, scoraggiando il ricorso alle convenzioni che rappresentano strumenti di collaborazione fra enti funzionali alla razionalizzazione organizzativa, verso la quale l’ordinamento mostra attualmente un particolare favor spingendo verso forme più evolute di organizzazioni associate.

Pertanto, l’aggregato spesa di personale da considerare ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, deve essere determinato secondo il principio di effettività degli oneri in carico e, dunque, legittimamente sterilizzato delle spesa per il segretario comunale – contabilizzata in bilancio ed eventualmente anticipata in virtù del rapporto organico esistente – nella quota corrispondente al rimborso dovuto da altro Comune.

Stessa logica per il personale comandato, per cui i due enti (utilizzatore e datore di lavoro) sono tenuti a farsi carico della spesa sostenuta a titolo di oneri relativi all’utilizzo parziale, sulla base di analogo accordo, di una unità di personale.

Leggi il testo
Contr. Lazio, det. 104

Si segnala il ns. seminario di studi “Personale: le novità per il 2015” in programma a Firenze il 10 luglio 2015.


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