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Sicilia, del. n. 185 – Incarichi a soggetti in quiescenza


Sicilia del. 185_2015

Un Sindaco ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di prorogare un incarico di Responsabile di Settore a un soggetto in pensione, a seguito di selezione pubblicata prima dell’entrata in vigore del d.l. 90/2014, pertanto, prima dell’entrata in vigore dei divieti imposti dall’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, come modificato dall’art.6 del D.L. n. 90/2014 e dei chiarimenti contenuti nella circolare 6/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

L’ente ha premesso che la facoltà della proroga era stata prevista nell’avviso

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 185/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 giugno, hanno ricordato che il d.l. 90/2014 ha ampliato, con prevalenti finalità di contenimento della spesa pubblica, in modo rilevante, sia l’ambito soggettivo che l’ambito oggettivo del divieto, posto alle pubbliche amministrazioni, di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza.

In base alla nuova formulazione, le p.a. non possono conferire tali incarichi di collaborazione o dirigenziali o direttivi a soggetti in pensione, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito.

In ogni caso, la durata degli stessi non deve essere superiore a un anno e non è prorogabile né rinnovabile.

La circolare 6/2014 del Ministro per la semplificazione e l’amministrazione ha chiarito che l’obiettivo delle nuove disposizioni è quello di evitare che il conferimento di alcuni incarichi sia utilizzato dalle p.a. per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza e per attribuire ai medesimi soggetti responsabilità rilevanti nelle amministrazioni, aggirando così l’istituto della quiescenza.

La Corte dei Conti ha chiarito che con il termine “proroga” si indica il protrarsi nel tempo di un contratto, attraverso il rinvio della scadenza (prolungamento) che deve intervenire durante il periodo di validità dello stesso, altrimenti si verserebbe in un ipotesi di rinnovo.

Pertanto, nel caso di specie, alla luce della circostanza che il d.l. 90/2014 è entrato in vigore il 25 giugno 2014, “solo i contratti stipulati successivamente alla predetta data incorrono nei divieti di cui alla nuova normativa”.

 


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