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Lazio, deliberazione n. 47 – Manutenzione straordinaria immobile in comodato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di un immobile ottenuto in comodato gratuito da un Ente ecclesiastico.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 47/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 giugno, hanno chiarito che l’ente locale non può far ricorso all’indebitamento per finanziare opere di straordinaria manutenzione di un immobile che non sia di proprietà pubblica.

Ciò in quanto, secondo le previsioni del codice civile gli oneri relativi alle spese di straordinaria manutenzione gravano sul proprietario comodante, il quale ex art.1808 cod. civ. non è tenuto a rimborsarle al termine del contratto al comodatario, nel caso in cui quest’ultimo si sia volontariamente addossato tali oneri.

Sul comodatario gravano per legge, infatti, soltanto le spese di uso e di manutenzione ordinaria del bene concesso in comodato mentre, riguardo a quelle di manutenzione straordinaria necessarie per l’utilizzo di un immobile secondo certe modalità, il medesimo ha la facoltà di scegliere se provvedervi o meno e se decide di provvedervi, agisce nel suo esclusivo interesse e non ha diritto al rimborso, qualora tali spese non possano ritenersi necessarie per la conservazione della cosa comodata (C. 15543/2002 sull’art. 1808 c.c.).

 


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