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Molise, deliberazione n. 35 – Assunzioni a tempo determinato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla permanenza del limite della spesa sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile anche nei confronti degli enti locali in regola con gli obblighi di riduzione delle spese di personale.

In particolare, l’ente ha chiesto se tale limite trovi applicazione anche per l’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico , da conferire ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione 35/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 aprile, hanno confermato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione 2/2015 secondo cui, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. 90/2014, il tetto massimo di spesa per il lavoro flessibile è quella sostenuta nel 2009.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.

La norma prevede una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di 5.000 abitanti introducendo un istituto che consente al lavoratore pubblico di svolgere una seconda attività lavorativa a tempo parziale.

Tale norma ha introdotto “una particolare ipotesi di rapporti a scavalco” (cioè a favore di più enti contemporaneamente) che ha la peculiarità di consentire – al di fuori dell’orario di lavoro, a tempo pieno, dell’ente di appartenenza – lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali.

Tale scavalco comporta, per l’ente utilizzatore, la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale (non essendo, del resto, possibile l’instaurazione di un secondo rapporto a tempo pieno e indeterminato) e, pertanto, assoggettato al limite dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

 


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