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Toscana, deliberazione n. 43 – Gestione del servizio dopo la dichiarazione di esubero


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del vincolo posto dall’articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013, in particolare se dopo la dichiarazione di esubero di una figura professionale assegnataria di posizione organizzativa sia poi possibile stipulare con altro ente una convenzione ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 267/2000 che consenta alternativamente di:

• costituire un ufficio comune operante con personale distaccato da parte degli enti partecipanti e avente, come responsabile del servizio, soggetto dipendente da altra amministrazione, i cui costi sarebbero ripartiti pro quota tra i due enti;

• delegare le funzioni ad ufficio dell’altro ente, cui eventualmente distaccare o comandare proprio personale non in eccedenza.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 43/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 aprile, hanno chiarito che l’individuazione del miglior assetto organizzativo per la gestione di un servizio conseguente ad una eventuale dichiarazione di esubero attiene alla convenienza di una scelta gestionale concreta, ed è basata su elementi di analisi fattuale.

Tale scelta, dunque, spetta esclusivamente all’ente.

A tal proposito, la sezione ha evidenziato che tra le diverse soluzioni astrattamente possibili in termini di assetto organizzativo, l’ente dovrà optare per quella che maggiormente sia coerente con l’obiettivo della norma, consistente nella riduzione strutturale e duratura della spesa del personale.

Ciò tanto più ove la dichiarazione di esubero sia determinata da ragioni finanziarie piuttosto che funzionali, ed il Comune versi in condizioni di particolare criticità finanziaria (come dimostra, nel caso di specie, la circostanza del ricorso alla procedura di riequilibrio, attualmente in corso d’istruttoria).

 


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