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Puglia, deliberazione n. 70 – Spesa noleggio autovettura


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 2, del d.l. 95/2012, in particolare sulla possibilità di noleggiare un’autovettura al fine di garantire l’espletamento delle attività dell’Avvocatura comunale.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 70/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 marzo, hanno ricordato che il limite di spesa previsto dalla norma (e non il divieto assoluto) ha carattere specifico, riguardando determinate tipologie di beni e servizi (l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, l’acquisto di buoni taxi) ed è rapportato alla spesa sostenuta nel 2011 per la stessa esigenza.

Pertanto, se nell’anno di riferimento (2011) non è stata affrontata alcune spesa dello stesso tipo, l’ente non potrà noleggiare un’autovettura.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la spesa per l’esigenza di spostamento e trasporto dell’avvocato comunale è, in alternativa, soddisfacibile ricorrendo all’uso dei mezzi di trasporto pubblico o del mezzo proprio, alle quali l’ente può fare fronte nei limiti fissati dall’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010.

Detta norma, anche secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni riunite, consente di effettuare spese per missioni entro il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 o spese per l’uso del mezzo proprio entro determinati limiti (corte dei conti Puglia n. 202/2014 e 127/2014).

 


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