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Piemonte, deliberazione n. 26 – Personale e legge di stabilità 2015: rimessione alle Autonomie


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015 in materia di personale.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile effettuare assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, nonché assunzioni tramite mobilità volontaria di personale in entrata per la copertura di posti infungibili che non è possibile coprire mediante concorso, nonché se sia possibile conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 26/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 marzo, hanno ricordato che l’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 ha introdotto per il biennio 2015/2016 un regime derogatorio finalizzato a destinare la facoltà assunzionale dell’ente, nei limiti delle percentuali indicate dal d.l. 90/2014, unicamente alle seguenti due finalità̀: l’immissione in ruolo di tutti i vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie dell’Ente e la ricollocazione nei propri ruoli del personale soprannumerario della Provincia.

A tal proposito, la circolare 1/2015 della Funzione pubblica ha escluso la possibilità di avviare procedure di mobilità, potendo essere concluse solo le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015.

I magistrati contabili, aderendo a tale interpretazione, hanno evidenziato che “sebbene le mobilità siano neutre sul piano finanziario, esse determinano la riduzione dei posti disponibili in pianta organica, sicché consentirne l’ammissibilità vanificherebbe lo scopo delle disposizioni in questione”.

Tale interpretazione contrasta con quella fornita dalla sezione della Sicilia, del. n. 119/2015 e della Lombardia, del. n. 85/2015

Per quanto concerne i contratti a termine, il divieto di assunzione discende dalla previsione del comma 426 dell’articolo 1 della legge 190/2014, che dilaziona di un biennio il termine per l’espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 4, commi 6, 8 e 9, del d.l. 101/2013.

Nessun riferimento viene fatto, né nelle disposizioni in esame della Legge di stabilità 2015, né nella circolare n. 1/2015, agli incarichi ex articolo 110, comma 1, del Tuel.

La previsione dell’articolo 110, comma 1, del Tuel (recentemente modificato dall’articolo 11, comma 1, lett. a, del d.l. 90/2014) concerne la possibilità, prevista dallo Statuto, di conferire incarichi a tempo determinato per “la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione”, previa selezione pubblica.

Sulla questione la Sezione Autonomie con deliberazione n. 12/2012 ha affermato che a detti incarichi “non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010”, e che “gli Enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell’art. 1, comma 557 e 562, della L. n. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali (generali) previsti per tutte le Pubbliche Amministrazioni (richiamati nella presente deliberazione), devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore” (punti 2 e 3 del dispositivo).

Questo assunto porterebbe a pensare, per quanto qui d’interesse, che, se un Ente locale decidesse di coprire un posto della dotazione organica tramite contratto ex art. 110, comma 1, del Tuel, ridurrebbe i posti disponibili in pianta organica.

Peraltro, di recente, alcune Sezioni regionali di controllo (per tutte, Sez. reg. contr. Lazio, deliberazione n. 221/2014) hanno affermato che il vincolo di spesa imposto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 è applicabile anche a tutti gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 del Tuel, pur differenziandosi quelli conferiti nell’ambito della dotazione organica ex comma 1 da quelli conferibili extra organico ai sensi del comma 2, motivando l’assunto in relazione all’abrogazione dell’articolo 19, comma 6 quater, del d.lgs. 165/2001, e alla previsione contenuta nel comma 4-bis, inserito nell’articolo 11 del d.l. 90/2014.

Ravvisata la necessità di un indirizzo interpretativo univoco in materia, i magistrati contabili hanno rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti, affinché sia valutata la possibilità di deferire la questione di massima alla sezione autonomie o alle sezioni riunite

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Personale: le novità della legge di stabilità 2015″ in programma a Firenze l’8 maggio 2015.

 


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