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Lombardia, deliberazione n. 85 – Ricollocazione personale Province e mobilità tra Enti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 che ha introdotto per il biennio 2015/2016 un regime derogatorio finalizzato a destinare tutte le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato di personale unicamente alle seguenti due finalità̀: l’immissione in ruolo di tutti i vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie dell’Ente e la ricollocazione nei propri ruoli del personale soprannumerario della Provincia.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 85/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 marzo, hanno evidenziato che le capacità assunzionali devono essere destinate per il riassorbimento del personale provinciale, senza alcuna limitazione geografica.

Ciò in quanto, ipotizzare un’applicazione limitata alla sola provincia di appartenenza appare minare a monte l’efficacia dell’intervento normativo, creando, altresì, irragionevoli disparità di trattamento tra dipendenti di una provincia i cui comuni o la cui regione si trovi ad avere capacità assunzionali sufficienti al riassorbimento di tutto il personale in mobilità e dipendenti di una provincia, che non si trovi in analoga situazione.

In questo senso, del resto, appare muoversi la circolare n. 1/2015 della Funzione Pubblica che, al riguardo, prevede che “qualora l’osservatorio nazionale rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente assorbito, vengono adottati appositi atti per ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate”.

In altre parole, per il biennio considerato, le risorse assunzionali disponibili non possono che essere impiegate per le suddette finalità, salvo naturalmente che nel corso del biennio si siano interamente raggiunti gli obiettivi legislativamente fissati, ovvero non vi siano più vincitori da assumere nelle graduatorie dell’ente e sia stato riassorbito tutto il personale sovrannumerario delle province.

La rigidità di tale vincolo di destinazione trova una piena conferma nel presidio legislativo introdotto alla fine della disposizione in commento: “le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”.

Secondo i magistrati contabili l’ente non ha alcun margine di discrezionalità e, di conseguenza, non può considerarsi svincolato dagli obblighi contenuti nella disposizione, anche nel caso in cui nell’ambito del personale soprannumerario della provincia non siano presenti profili professionali adeguati alla coperture dei posti per i quali si ricerca la risorsa umana.

Come evidenziato dai magistrati contabili tale disciplina non preclude la possibilità di ricorrere all’istituto della mobilità di personale tra enti.

Infatti, in considerazione del fatto che il passaggio di personale fra enti a mezzo di cessione del contratto (c.d. mobilità), previsto dall’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno, l’Ente può fare ancora ricorso nel biennio considerato all’istituto della mobilità di personale tra enti.

La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell’anno precedente (e sulle quali ultime interviene, invece, il comma 424 della legge di stabilità 2015).

Ne deriva, dunque, che la riserva in favore dei dipendenti sovrannumerari delle province può operare solo rispetto alle assunzioni e non alle mobilità, quando possano essere considerate finanziariamente neutre.

In questo senso, dunque, la circolare 1/2015 della Funzione pubblica, ove si afferma che “non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità” deve considerarsi riferito alle sole procedure di mobilità che non possono qualificarsi come finanziariamente neutre.

 


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