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Sicilia, deliberazione n. 119 – Mobilità e riassorbimento personale Province


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicabilità anche in Sicilia della disciplina di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile procedere ad assunzioni, in deroga ai vincoli posti dal comma 424, attraverso procedure di mobilità neutra con personale proveniente da enti comunque sottoposti ad analoghi vincoli assunzionali.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 119/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 marzo, hanno chiarito che la disciplina contenuta nel comma 424, pur ricollegandosi a quanto stabilito dal precedente comma 421, sul piano letterale riguarda tutte le regioni e gli enti locali e non è espressamente riservata agli enti locali delle regioni a statuto ordinario.

Pertanto, anche gli enti locali siciliani devono destinare le risorse assunzionali, per gli anni 2015 e 2016, innanzitutto all’immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti o approvate al 1 gennaio 2015, ovvero alla ricollocazione delle unità soprannumerarie delle province, destinatarie dei processi di mobilità.

Tale vincolo non dovrebbe consentire nuovi ingressi di personale in quanto il legislatore ha predisposto un blocco delle assunzioni finalizzato a consentire la realizzazione delle priorità individuate.

I magistrati contabili hanno però chiarito che il vincolo disciplinato dalla legge di stabilità 2015 riguarda le assunzioni di nuovo personale tramite concorso, in quanto vincola la spesa delle quote di turn over. Al contrario, non possono dirsi assoggettate a tale vincolo le assunzioni effettuate tramite mobilità, che non incide su tali quote, ma solo sulla spesa storica di personale.

La Corte ha infatti chiarito che “la limitazione prevista dal comma 424 della legge n. 190 del 2014, in assenza di una diversa ed espressa previsione normativa, possa non considerarsi ostativa ad eventuali ingressi di personale in mobilità provenienti da enti comunque sottoposti ai medesimi vincoli”.

Tale interpretazione contrasta con quella fornita dalla Funzione pubblica nella circolare 1/2015, secondo cui il comma 424 della legge 190/2014 impedirebbe agli enti anche le assunzioni tramite mobilità volontaria.

Le problematiche connesse alla gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Personale: le novità della legge di stabilità 2015” in programma a Firenze il 19 marzo 2015.


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