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Sicilia, deliberazione n. 115 – Trasporto scolastico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di richiedere una contribuzione agli utenti del servizio di trasporto scolastico urbano, nonché dei servizi per l’infanzia.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 115/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 marzo, hanno chiarito che i servizi a domanda individuale, identificati dal D.M. del 31 dicembre 1983, consistono in tutte quelle attività poste in essere dall’ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell’utente.

Per tali categorie di servizi, infatti, è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge.

Al di fuori delle prestazioni dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, i servizi pubblici a domanda individuale sono soggetti a contribuzione da parte dei soggetti fruitori.

Ulteriore conferma della volontà legislativa di escludere la gratuita elargizione per le prestazioni afferenti ai servizi pubblici a domanda individuale è rinvenibile nell’obbligo per gli Enti, che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale (art. 242 Tuel), di elevare la soglia minima di copertura dei servizi a domanda individuale (art. 243 Tuel).

Come evidenziato dai magistrati contabili, il servizio di trasporto scolastico non è ricompreso tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al d.m.

La legge regionale 24/1973, inoltre, dispone che tale servizio vada erogato gratuitamente agli alunni delle scuole dell’obbligo e di quelle medie superiori che devono recarsi a frequentare i relativi istituti presso altro comune, o frazione diversa dello stesso comune in cui risiedono, qualora ivi non esista la corrispondente scuola pubblica.

Il servizio di asilo nido (bambini da 3 mesi a 3 anni) è, invece, espressamente contemplato tra quelli pubblici locali a domanda individuale dal citato d.m. 31 dicembre 1983.

Il servizio “Classe Primavera” nato in via sperimentale solo nel 2007 per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, non è ricompreso dal predetto decreto ministeriale, ma secondo i magistrati contabili, è assimilabile più al servizio di asilo nido, che a quello di scuola materna (per i bambini tra i 3 e i 6 anni).

 

 


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