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Toscana, deliberazione n. 3 – Acquisto immobili finanziati da terzi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisto di un terreno per la realizzazione di un parco giochi, utilizzando un contributo, vincolato a tal fine, erogato da una fondazione bancaria.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 3/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 gennaio, hanno chiarito che l’articolo 12, comma 1-quater, del d.l. 98/2011, che vieta la stipulazione di contratti per acquisti immobiliari, si riferisce ai soli contratti attivi che determinano un onere di spesa a carico dell’ente.

L’utilizzo di fondi erogati da un soggetto terzo, espressamente vincolati all’acquisizione di uno specifico bene in vista della realizzazione di uno scopo precisamente definito, fa sì che non si determini alcun impiego di risorse provenienti dall’ente.


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