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Toscana, deliberazione n. 1 – Assunzione personale società partecipata


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, comma 12-bis, del d.l. 66/2014, in particolare se il principio di riduzione dei costi del personale cui devono attenersi le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, sia da considerare in senso assoluto o se, viceversa, possa essere parametrato all’incremento dei servizi resi e, conseguentemente, alla crescita del fatturato.

L’ente, in qualità di partecipante, unitamente ad altri enti locali, ad una società in house a cui è affidato il trattamento dei rifiuti urbani, ha premesso che la società, tenuto conto dell’aumento quantitativo dell’attività svolta (raccolta domiciliare dei rifiuti), prevede, da un lato, un aumento del fatturato sociale e, dall’altro, una crescita del fabbisogno di personale da assumere stabilmente.

Incremento della spesa del personale dovuto, altresì, all’ingresso, nella compagine sociale, di un altro comune, con relativo aumento del capitale della società e contestuale assunzione di parte del personale a tempo indeterminato attualmente impiegato nel servizio di raccolta rifiuti presso il comune neo socio.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 1/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 gennaio, hanno chiarito che la nuova disciplina, introdotta dal d.l. 66/2014 che ha novellato il comma 2-bis dell’articolo 18 del d.l. 112/2008, ha rimesso all’autonomia degli enti soci l’emanazione di un atto di indirizzo in cui devono essere definiti i criteri cui le società devono attenersi per conseguire una riduzione dei costi del personale.

In particolare, l’atto di indirizzo dell’ente socio deve dare indicazioni in merito al contenimento degli oneri contrattuali, per ridurre l’incidenza delle voci accessorie, straordinarie e variabili relative ai rapporti già in essere, e, dall’altro lato, alla limitazione delle nuove assunzioni.

I magistrati contabili della Toscana hanno evidenziato che è riconosciuta la facoltà per l’ente di prendere in considerazione anche il “settore di operatività” delle società, introducendo così un ulteriore criterio discrezionale su cui l’ente locale può articolare autonomamente l’atto di indirizzo.

Se è vero, infatti, che il principio guida che l’ente deve perseguire è quello della “riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni”, nondimeno risulta necessario valutare anche l’ambito di operatività in cui le società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati.

Come evidenziato dai magistrati contabili, “la raccolta rifiuti rientra certamente nel novero delle attività essenziali dell’ente poiché indirizzata a garantire l’igiene e la sanità pubblica”.

La peculiarità del servizio, con i suoi risvolti di utilità, potrà quindi essere opportunamente considerata dall’ente nella definizione del proprio atto di indirizzo.

Spetterà all’ente, pertanto, vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio.

Si evidenzia, infine, che come precisato dai magistrati toscani “l’ingresso di un nuovo socio in una società preesistente non integra, di per sé, gli estremi di una circostanza tale da giustificare l’aumento del personale in servizio nella società, dal momento che proprio la finalità di contenimento della spesa costituisce – come detto – una delle principali ragioni di adozione del mezzo societario da parte dell’amministrazione”.


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