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Lazio, deliberazione n. 221 – Incarichi a contratto conferiti extra dotazione


Un Sindaco ha chiesto se il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009, dettato dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 debba essere rispettato qualora l’ente intenda procedere ad assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 221/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 dicembre, hanno confermato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il vincolo di spesa imposto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/10 è applicabile anche a tutti gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, pur differenziandosi quelli conferiti nell’ambito della dotazione organica, ex comma 1, da quelli conferibili extra organico, ex comma 2 (Corte dei conti, sez. Lombardia, del. 13/2012; sez. Lombardia, del. 36/2012; sez. Toscana, del. 6/2012; sez. Campania, del. 493/2011 e 200/2012; sez. Piemonte, del. 147/2014).

Tale conclusioni sono oggi avvalorate, secondo i magistrati contabili, dalle modifiche apportate dal d.l. 90/2014 che prevede una deroga a tali limitazione solo per gli “enti virtuosi“, soggetti o meno al Patto di Stabilità.

Tuttavia, nel caso in cui le assunzioni a tempo determinato da effettuarsi ex articolo 110, comma 1, del Tuel siano “strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale”, l’articolo 9, comma 28, quarto periodo del d.l. 78/2010, prevede il solo rispetto del limite della spesa massima complessiva sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

 


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