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Lombardia, deliberazione n. 285 – Riduzione canoni: può essere richiesta al locatore pubblico


Un sindaco ha chiesto se la riduzione del canone in misura pari al 15%, prevista dall’articolo 3, comma 4, del d.l. 95/2012, trovi applicazione anche nel caso di immobili di proprietà di enti locali.

L’ente ha premesso che la Prefettura ha richiesto la riduzione dei canoni dei contratti di locazione delle caserme dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, immobili di proprietà comunale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 285/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, hanno chiarito che la riduzione dei canoni corrisposti dalle amministrazioni pubbliche per la locazione di immobili a uso istituzionale, imposta dall’art. 3, comma 4, del d.l. 95/2012, trova applicazione generalizzata nei confronti di tutti i locatori, quale che sia la natura pubblica o privata di questi.

Il locatore pubblico, che subisce la riduzione del canone, può esercitare il diritto di recesso dal contratto come espressamente consentito dallo stesso articolo 3, comma 4, secondo cui “la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore” (si veda anche Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 273/2014)

 

 


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