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Liguria, deliberazione n. 64 – Acquisti fuori dal Mepa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di derogare alle procedure elettroniche, o comunque concorrenziali, per l’acquisto di beni e servizi, in particolare chiedendo se sia possibile acquistare al di fuori del Mepa nel caso in cui:

• il ricorso all’esterno persegua l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica;

• si debba organizzare un evento con un determinato artista curato in esclusiva da un’agenzia di spettacoli non iscritta al Mepa;

• sia necessaria una collaborazione diretta con associazioni di promozione culturale o sportiva, che non possono iscriversi al Mepa.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 64/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 novembre, hanno evidenziato che i comuni sono legittimati ad acquistare beni e servizi al di fuori del Mepa con il limite imperativo ed ablativo dell’assoluto rispetto dei limiti massimi di prezzo presenti sul mercato elettronico.

Si evidenzia, tuttavia, l’opposto orientamento secondo cui l’unica ipotesi in cui sono da ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non sia disponibile sul Mepa, ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità dell’amministrazione procedente (Corte dei Conti, sezione controllo delle Marche, con la deliberazione 169/2012 e con le deliberazioni 17 e 18 del 2013, e successivamente dalla sez. contr. della Lombardia, del. 112/2013, Toscana, del. 151/2013, Piemonte, del. 211/2013).

Inoltre, come evidenziato dai magistrati contabili, la prestazione artistica non può rientrare di per sé nella materia dell’appalto di servizi, costituendo una prestazione di opera professionale disciplinata dall’articolo 2229 c.c.

Non sussistono pertanto, ab origine, le ragioni per l’applicazione del codice dei contratti pubblici.

L’infungibilità della prestazione artistica rende la medesima inidonea ad essere oggetto di procedure comparative o elettroniche.

Infine, i magistrati contabili hanno chiarito che l’impossibilità per le associazioni di promozione culturale e sportiva di aderire al mercato elettronico non può essere da solo requisito sufficiente per derogare al medesimo.

Tuttavia, nel caso in cui l’associazione sia in grado di fornire un servizio non rinvenibile sul mercato elettronico (ovvero rinvenibile ad un prezzo/qualità superiore) “non sembrano esservi preclusioni a consentire tale collaborazione diretta, purché appunto limitata a prestazioni non altrimenti rinvenibili sui mercati elettronici”.

 


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