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Autonomie, deliberazione n. 26 – Indennità di P.O. e art. 9 comma 2-bis


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 26/2014, pubblicata sul sito il 22 ottobre, hanno chiarito che le risorse del bilancio che i Comuni di minori dimensioni destinano al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di P.O. in assenza di figure con qualifica dirigenziale, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

L’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 ha introdotto il principio di invarianza della spesa relativa al trattamento accessorio del personale, avendo come parametro di riferimento la somma destinata al trattamento accessorio del 2010, e fatto salvo l’obbligo di riduzione nel caso di diminuzione del personale in servizio.

La norma non contiene alcuna distinzione tra le risorse provenienti dai fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa e quelle genericamente rivenienti dal bilancio dell’ente, limitandosi a richiedere, per l’operatività del vincolo, che la spesa sia destinata al suindicato trattamento accessorio del personale.

Ne discende che nel computo del tetto di spesa rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate.

Se, dunque, il legislatore ha inteso adoperare locuzioni quali “l’ammontare complessivo delle risorse” destinate al “trattamento accessorio del personale” (in alternativa all’espressione “ammontare delle risorse presenti nei fondi per la contrattazione integrativa”) è perché ha voluto comprendere nel limite stabilito anche le eventuali entrate ulteriori rispetto a quelle presenti nei fondi delle risorse decentrate.

Pertanto, al fine del rispetto del vincolo di cui all’articolo 9, comma 2 bis, vanno considerate trattamento accessorio sia la retribuzione di posizione, sia quella di risultato, indipendentemente dalla fonte del finanziamento (fondo o bilancio dell’ente) (in tal senso sez. contr. Veneto, del. 717/2012).

E’ stata, quindi, disattesa l’interpretazione secondo cui il vincolo di cui all’articolo 9, comma 2-bis, si riferisce esclusivamente alle somme che transitano nel fondo per la contrattazione integrativa (sez. contr. Lombardia, del. 59/2012; sez. contr. Liguria, del. 17/2014).

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014

 


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