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L’amicizia su Facebook non è causa di incompatibilità del commissario di concorso


La cosiddetta “amicizia” in ambito Facebook non rappresenta di per sé elemento sufficiente per rilevare l’incompatibilità di un commissario di concorso, non essendo causa idonea, da sola, a dimostrare l’esistenza di un’effettiva conoscenza personale.

E’ quanto affermato dal Tar Liguria con la sentenza n. 1330 del 3 settembre 2014.

Nel caso di specie, un soggetto che aveva partecipato a un concorso e risultata non idonea, aveva impugnato gli atti selettivi, ritenendo, tra le altre cose, che un membro della commissione sarebbe stato incompatibile per il rapporto di amicizia con uno dei candidati, risultato idoneo.

Secondo la ricorrente, l’esistenza del rapporto di amicizia sarebbe stata comprovata, tra l’altro, dalle pagine di Facebook dalle quali sarebbe emerso che il commissario e il candidato erano “amici” da un determinato periodo di tempo.

Il giudice amministrativo, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha chiarito che “l’eventuale conoscenza personale e l’occasionale frequentazione tra componenti della commissione esaminatrice di un concorso e i candidati che vi partecipano non costituisce causa di incompatibilità atta a determinare l’obbligo di astensione dei primi, previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c., richiamati dall’art. 11 del d.P.R. n. 487/1994” (Tar Lazio, Roma, sez. II, sentenza 32757/2010).

Allo stesso modo, la cosiddetta “amicizia” in ambito Facebook, che si instaura assai spesso tra persone che si conoscono solo attraverso le pagine del social network, non può valere da sola a dimostrare l’esistenza di un effettivo rapporto di conoscenza personale tra i due soggetti.

 


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