Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, deliberazione n. 189 – Tempestività nei pagamenti e interessi


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di derogare alla stringente disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2002 in relazione alla decorrenza dei termini per gli interessi moratori.

In particolare, l’ente ha chiesto se, nell’ambito dei pagamenti effettuati in settori oggetto di funzioni delegate alla provincia, sia possibile far decorrere i termini per gli interessi moratori dalla data di effettivo incasso dei fondi europei, statali o regionali o se, al contrario, il rispetto di tali termini risulti inderogabilmente decorrente dalla data di ricezione della fattura.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 189/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° ottobre, hanno chiarito che la rigorosa disciplina recata dal d.lgs. 231/2002 non ammette deroghe, salvo i casi strettamente indicati dalle disposizioni contenute nel decreto.

Come noto, il d.lgs. 231/2002, emanato in “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, reca disposizioni che si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Per “transazioni commerciali” si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Per “pubblica amministrazione” di intendono le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 163/2006.

In particolare, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (articolo 3 del d.lgs. 231/2002)

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (comma 1, articolo 4).

Il termine per il pagamento delle spese (comma 2, articolo 4) è pari a:

a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

E’ possibile, per le p.a., pattuire un termine per il pagamento superiore ai 30 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Tale termine non può essere superiore a 60 giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto (articolo 4, comma 4).

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti (articolo 4, comma 7).

Infine, ai sensi dell’articolo 7, sono nulle:

• le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, quando risultano gravemente inique in danno del creditore;

• le clausole avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d’ufficio dal giudice.

 


Richiedi informazioni