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Liguria, deliberazione n. 50 – Tipologie di spese finanziabili con i proventi del Cds


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 208, comma 4, lettera b), del d.lgs. 285/1192, concernente le finalità a cui gli enti territoriali possono destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del nuovo codice della strada.

In particolare, l’ente ha chiesto se una quota di proventi possa essere utilizzata per sostenere acquisti di beni e servizi strumentali per la polizia locale, quali ad esempio, divise e buffetteria, armi e cartucce in dotazione, blocchi di verbali, prontuari, testi normativi in materia di polizia stradale o sicurezza pubblica, apparecchiature informatiche, e programmi gestionali per la gestione delle attività correlate all’attività di polizia stradale.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 50/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 settembre, hanno ricordato che l’articolo 208 comma 4 lett. b) ha previsto che in misura non inferiore ad un quarto della quota di detti proventi spettanti agli enti (1/4 del 50%) sia destinata “al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale”.

La legge, dunque, individua con esattezza la specifica utilità che deve ritrarsi dall’impiego delle risorse (cioè, in termini di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale) mentre, quanto alle tipologie di spese ritenute idonee ad assolvere tale funzione, si limita ad aggiungere che l’obiettivo indicato può essere perseguito anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia locale (enunciazione esemplificativa, come tale non tassativa, delle forme di utilizzo dei proventi ritenute possibili in relazione allo scopo prefissato dalla stessa norma)

Ciò che rileva, tanto per gli acquisti di automezzi, mezzi ed attrezzature quanto per gli altri acquisti in astratto possibili, è che vi sia un nesso funzionale tra i medesimi e lo scopo prescritto dalla legge, ovvero l’incremento o il miglioramento dei controlli preventivi e repressivi nel settore della circolazione stradale.

Il richiesto nesso funzionale tra gli acquisti effettuati e l’obiettivo indicato non può essere generico o riflesso.

Spetterà, dunque, a ciascun ente, individuare le tipologie di spese finanziabili con la quota dei proventi.

I relativi provvedimenti o atti dovranno essere corredati, anche in funzione dei controlli e delle eventuali sanzioni cui è soggetta tale attività di spesa (si ricorda, in particolare, l’articolo 142-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), da motivazione idonea ad evidenziare in modo chiaro, circostanziato ed obiettivo, la stretta correlazione necessaria tra la spesa autorizzata e la finalità prestabilita.

Sul tema, in senso conforme: sez. contr. Marche, del. 73/2013; sez. contr. Lombardia, del. 274/2013; sez. contr. Toscana, del. 104/2010; sez. Riunite Sicilia in sede consultiva, del. 20/2008.

 


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