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Valle d’Aosta, deliberazione n. 13 – Illegittima costituzione società c.d. “multiservizi”


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al corretto inquadramento giuridico di una società, interamente partecipata dallo stesso comune, alla quale è affidata la gestione di numerosi servizi, quali “parcheggi, centro congressi, cinema, palazzetto dello sport, unitamente a servizi di rilevanza turistica del territorio, ospitalità, stakeholders, co-marketing, attività a supporto della comunicazione, gestione del portale turistico, organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni”.

In particolare, data l’eterogeneità dei servizi, alcuni dei quali rivestono carattere strumentale alle funzioni dell’ente, mentre altri sono rivolti alla generalità degli utenti, l’ente ha chiesto se la società possa essere assoggettata al regime normativo previsto per le società di interesse generale.

I magistrati contabili della Valle d’Aosta, con la deliberazione 13/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 agosto, hanno richiamato, in primo luogo, il differente regime normativo previsto per le società strumentali rispetto alle società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali e di interesse generale, aventi rilevanza economica e privi di rilevanza economica.

In particolare, per quel che concerne le modalità di gestione, nel caso di partecipazioni in società svolgenti attività di interesse generale, gli enti non sono assoggettati né ai vincoli di detenzione delle partecipazioni, di cui al d.l. 78/2010, né all’obbligo di dismissione di cui al d.l. 95/2012, obbligo ribadito per le sole società strumentali dalla legge di stabilità 2014, che ne ha solo prorogato i termini al 2017.

L’altra differenza dirimente delle società di servizi pubblici dalle società strumentali concerne il regime degli affidamenti dei servizi pubblici a rilevanza economica.

Infatti, le procedure di affidamento dei servizi pubblici di interesse economico generale, anche a società a partecipazione pubblica, devono essere in via generale competitive e ad evidenza pubblica, in conformità ai principi previsti dal codice dei contratti, nonché ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

In deroga a tali procedure e modalità, l’affidamento dei servizi di interesse pubblico ed economico generale può avvenire in via diretta (senza gare) solo quando sussistono le peculiari caratteristiche delle società in house, quando non sussistono interessi commerciali e quando il ricorso alle procedure di evidenza pubblica comporterebbe un’interruzione del servizio.

Permane peraltro l’obbligo di dare adeguata pubblicità alla scelta, la cui motivazione, fondata su un’analisi del mercato, va trasmessa alle autorità di settore.

I magistrati contabili della Valle d’Aosta hanno ritenuto non legittima la costituzione delle c.d. società così dette “multiservizi” nel cui oggetto sociale coesistono sia servizi pubblici, che servizi strumentaliin quanto la medesima deve svolgere o servizi di interesse generale, e quindi l’ente partecipante deve procedere agli affidamenti con relativa gara ad evidenza pubblica, o, laddove ne sussistano i presupposti di legge, la società deve effettuare servizi strumentali, in tal ultimo caso potendo procedere all’affidamento diretto dei servizi”.


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