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Piemonte, deliberazione n. 164 – Tempo determinato e indeterminato: limiti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 76, comma 7 d.l. 112/2008, circa le assunzioni a tempo indeterminato, nonché della disciplina limitativa in ordine alle assunzioni a tempo determinato.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 164/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio, hanno ricordato che l’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 è stato espressamente abrogato dall’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014.

La norma del d.l. 90/2014 non detta alcuna peculiare disciplina in ordine all’assunzione di personale destinato ai servizi di istruzione pubblica e stabilisce che “negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente”.

Peraltro, il medesimo comma 5 dell’art. 3 del d.l. 90/2014 dispone che “restano ferme le disposizioni dell’art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter della legge 296/2006”.

A tale norma e ai relativi limiti pertanto deve fare riferimento l’amministrazione ai fini dell’assunzione di personale a tempo indeterminato.

In materia di assunzioni a tempo determinato, la norma di riferimento è costituita dall’articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010, che sancisce per il lavoro flessibile e a tempo determinato il limite del 50% della spesa del 2009.

L’ente può derogare al vincolo del 50%, dovendo comunque rispettare la spesa sostenuta nel 2009 per i contratti di lavoro flessibile, per assunzioni temporanee destinate ai servizi di istruzione pubblica, polizia locale e sociale.

 


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