Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Friuli, deliberazione n. 115 – Procedure di mobilità ex d.lgs. 165/2001


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere a una richiesta di mobilità intercompartimentale attivando la procedura della mobilità per compensazione prevista dall’articolo 30 del d.lgs. 165/2001.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 115/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 luglio, hanno richiamato i tratti salienti delle diverse specie di mobilità contemplate dal d.lgs. 165/2001, ovvero:

– mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001, che può anche consistere in un interscambio di due dipendenti (mobilità bilaterale o reciproca);

– mobilità “obbligatoria”, prevista dalle disposizioni degli artt. 33, 34 e 34 bis del d.lgs. 165/2001, nonché, con norma di recente introduzione, dall’art. 2, comma 13, del d.l. 95/2012.

La mobilità “obbligatoria” si differenzia da quella disciplinata al precedente articolo 30 del d.lgs. 165/2001 per l’assenza di volontarietà da parte del dipendente e per la rilevata presenza di esigenze di rideterminazione della dotazione organica dell’amministrazione interessata.

In particolare:

– la mobilità ex art. 33 (c.d. mobilità collettiva) rappresenta uno degli strumenti previsti dal legislatore per la risoluzione di crisi occupazionali nel pubblico impiego derivanti da eccedenze e sovrannumero. Il ricordo a tale tipo di mobilità è consentito alle amministrazioni solo in via successiva e residuale, ovvero allorché non sia stato possibile risolvere le dette crisi occupazionali attraverso il ricorso ad altri strumenti non implicanti la cessione del contratto di lavoro;

– il sistema delineato dagli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. 165/2001 prevede la possibilità di ricollocare il personale in disponibilità presso le Amministrazioni che, avendo vacanze in organico, intendono bandire procedure concorsuali. La nuova procedura consente direttamente ai dipendenti, già in posizione di disponibilità e inseriti negli appositi elenchi, di formulare domanda di ricollocazione (c.d. mobilità per ricollocazione) presso le Amministrazioni che dichiarino vacanze in organico.

Le condizioni alle quali l’ordinamento collega la possibilità di attivare le varie fattispecie di mobilità (ex artt. 30, 34 e 34 bis, d.lgs. 165/20001), nonché all’art. 2, comma 13, del d.l. 95/2012 sono:

  • una situazione di eccedentarietà di personale;
  • volontà di procedere ad assunzioni di nuovo personale in ragione di preesistenti vuoti di organico.

Successivamente dovrà essere verificato se sussistano quelle condizioni di “neutralità finanziaria” e di coincidenza di regime in punto di vincoli assunzionali alle quali la costante giurisprudenza della corte di conti subordina il legittimo ricorso a procedure di mobilità su base volontaria

Si ricorda che le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce delle novità introdotte dal d.l. 90/2014 verranno trattate nel seminario “La riforma della p.a.: vincoli e opportunità per gli enti locali” in programma a Firenze il 18 settembre 2014

 


Richiedi informazioni