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Dimostrazione di servizi “analoghi” nelle gare di appalto


Il concetto di servizio analogo e, parimenti quello di forniture analoga, deve essere inteso non come identità ma almeno come similitudine delle prestazioni.

Pertanto, quando la lex specialis di gara richiede di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, è compito della stazione appaltante valutare in concreto il rapporto di attinenza o di pertinenza con le attività rientranti nell’oggetto della gara.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di stato, sez. V, con la sentenza n. 3220 del 25 giugno 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che aveva contestato il possesso del requisito di partecipazione richiesto dal bando di gara in capo all’aggiudicatario, attinente all’aver svolto servizi simili a quelli oggetto dell’appalto.

Nel caso di specie l’oggetto dell’appalto consisteva nella gestione del Polo culturale comunale comprendente il servizio bibliotecario e informagiovani, la mediateca ed il museo civico comunale.

L’aggiudicataria aveva dichiarato di aver svolto servizi simili a quelli oggetto dell’appalto, consistenti in attività di animazione culturale, ludico-ricreative, socio assistenziali in favore degli anziani ed altresì di accoglienza ed orientamento informativo-formativo-culturale a beneficio delle famiglie anche al fine di orientarle sulla rete dei servizi con riferimento al settore di assistenza agli anziani.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che la ratio di tale requisito non è certamente la creazione di una riserva a favore delle imprese già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.

Tuttavia, mentre l’attività di gestione di Biblioteche – Informagiovani – Museo civico – Mediateche, richiesta dalla gara, configura un’attività di carattere eminentemente culturale, l’attività pregressa di animazione svolta dall’aggiudicataria è senza dubbio un’attività di tipo assistenziale o, al limite, di tipo ludico, pur con alcuni contenuti accessori culturali (biblioteca, lettura libri, giornali, quotidiani, riviste, attività culturali, attività del tempo libero) cha hanno, all’evidenza, carattere solo complementare e non certo qualificante del servizio effettivamente svolto.

Pertanto, non ritenendo tali servizi attinenti o pertinenti all’oggetto della gara, hanno accolto il ricorso, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione.

 


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