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Valle d’Aosta, deliberazione n. 8 – Affidamento diretto a società in house


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di affidare alla società in house, che svolge servizi pubblici locali, ulteriori servizi, quali lo sgombero neve, la manutenzione delle piste pedonali e carrabili comunali, il servizio assistenza tributi, nel rispetto del vigente regolamento comunale in materia e del codice degli appalti.

I magistrati contabili della Valle d’Aosta con la deliberazione 8/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 luglio, hanno evidenziato che la società che gestisce la teleferica per il trasporto delle merci, equiparabile ad un mezzo di trasporto pubblico e, quindi, di interesse generale, deve essere considerata come una società che gestisce servizi pubblici locali di interesse generale.

In quanto tale, alla medesima non sono applicabili le restrizioni previste dall’articolo 13 del d.l. 223/2006, il quale stabilisce preclusioni operative soltanto per quelle società aventi ad oggetto l’erogazione — in regime di affidamento diretto — di servizi strumentali nei confronti delle amministrazioni che le hanno costituite o che vi partecipano.

La normativa applicabile alle modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali alle società in house è la seguente:

• l’art. 4, comma 8, del d.l. 95/2012, secondo cui: ”A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014”. La legge 147/2013, ha disposto, con l’art. 1, comma 550, che tale disposizioni si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3, della legge 196/2009;

• l’art. 34 del d.l. 179/2012, il cui comma 20 stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica l’affidamento del servizio sia effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste, ciò al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento;

• l’art. 13, comma 25-bis, del d.l. 145/2013, secondo cui gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all’art. 34, commi 20 e 21, del d.l. 179/2012 all’Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico […], che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l’applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio;

• la legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Le norme sopra richiamate rendono quindi legittimo l’affidamento diretto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica laddove sussistano i presupposti per l’affidamento cosiddetto in house previsto dalle norme comunitarie (ovvero “controllo analogo” sulla società da parte degli enti soci, “destinazione prevalente dell’attività a favore dell’ente affidante”, oltre che totalità della partecipazione pubblica).

Per poter procedere all’affidamento in house è inoltre necessario che:

 le attività siano preordinate a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti: in sostanza, il servizio deve riguardare un’utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente;

 il gestore sia sottoposto ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l’espletamento dell’attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità.

Tuttavia la scelta dell’ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare l’opzione tra modello in house e ricorso al mercato, non è libera, dovendosi basare sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali: valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, individuazione del modello più efficiente ed economico, adeguata istruttoria e motivazione.

Pertanto l’ente è tenuto a:

– dare adeguata motivazione e pubblicità a tale scelta, preferibilmente supportata da un’analisi di mercato che dimostri come, a causa delle particolari condizioni in cui opera l’ente, il ricorso al mercato produrrebbe un’interruzione del servizio pubblico locale.

– trasmettere la relazione alle autorità di settore.

 


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