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Toscana, deliberazione n. 63 – Mezzi e attrezzature


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 208 comma 4 lett. b) del Codice della strada che consente alle p.a. di utilizzare una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di violazione delle disposizioni del Codice della strada, per il “potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale”.

In particolare, l’ente ha chiesto di rivedere l’orientamento espresso con del. 104/2010, stante l’interpretazione espressa dalla sezione regione della Lombardia che, con del. 274/2013, nel definire il concetto di “mezzi ed attrezzature” vi ha incluso anche le divise.

I magistrati contabili della Toscana con la deliberazione 63/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 giugno, hanno dichiarato inammissibile il quesito, in quanto diretto non tanto ad ottenere un parere, bensì a porre nel nulla una precedente interpretazione non condivisa.

 


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