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Campania, deliberazione n. 155 – Incarichi ex art. 90: esclusa la gratuità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire un ufficio di staff del Sindaco, con funzioni consultive, costituito da professionisti senza alcuna procedura selettiva/concorsuale, senza alcun vincolo di collaborazione con la struttura amministrativa dell’Ente e a titolo gratuito.

I magistrati contabili della Campania con la deliberazione 155/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 giugno, hanno evidenziato che l’articolo 90 del Tuel, stabilisce che:

 è possibile costituire tali uffici se previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 tali uffici siano posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori e svolgano esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge agli organi che se ne avvalgono;

 tali uffici siano costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni;

 a tali contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

Pertanto:

 tali uffici non possono svolgere funzioni gestionali;

 il rapporto di lavoro deve essere necessariamente oneroso. È da escludere la possibilità di corrispondere al personale dell’ufficio di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell’esercizio dell’attività lavorativa

 l’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

 

 


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