Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire un ufficio di staff del Sindaco, con funzioni consultive, costituito da professionisti senza alcuna procedura selettiva/concorsuale, senza alcun vincolo di collaborazione con la struttura amministrativa dell’Ente e a titolo gratuito.
I magistrati contabili della Campania con la deliberazione 155/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 giugno, hanno evidenziato che l’articolo 90 del Tuel, stabilisce che:
è possibile costituire tali uffici se previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
tali uffici siano posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori e svolgano esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge agli organi che se ne avvalgono;
tali uffici siano costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni;
a tali contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
Pertanto:
tali uffici non possono svolgere funzioni gestionali;
il rapporto di lavoro deve essere necessariamente oneroso. È da escludere la possibilità di corrispondere al personale dell’ufficio di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell’esercizio dell’attività lavorativa
l’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali.