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Friuli, deliberazione n. 97 – Economie fondo risorse decentrate


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in materia di costituzione del fondo della contrattazione decentrata, con riferimento alla possibilità di incrementare il fondo delle risorse decentrate con somme rimaste inutilizzate provenienti dalla destinazione di fondi costituiti in anni precedenti, nonché alla possibilità di escludere le dette economie dalla verifica circa la corretta osservanza dei vincoli posti dall’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili del Friuli con la deliberazione 97/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 giugno, hanno chiarito che “in ossequio al principio di integralità che governa l’utilizzo delle risorse che costituiscono il “Fondo”, nonché in conseguenza del carattere “una tantum” che contraddistingue le cc.dd. “economie”, nonché, ulteriormente, constatata la carenza nella disciplina di fonte contrattuale di norme e principi omologhi a quelli che regolano la materia dei residui di bilancio nel regime di contabilità degli EELL, deve affermarsi che l’Ente potrà correttamente procedere a incrementare il Fondo per la contrattazione decentrata di ciascuna annualità- nella sua parte variabile- unicamente con le risorse già stanziate nel Fondo dell’anno precedente e non attribuite e in tal senso costituenti “economie”.

Affinché possa correttamente definirsi “economia” una quota parte del fondo di una determinata annualità è necessario che risulti compiuto il processo di verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti, già in sede di definizione dell’accordo decentrato (Corte dei conti, sez. contr. Friuli, del. 18/2014 e 53/2014).

Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato che trattandosi di risorse per loro natura variabili e aventi origine dal mancato utilizzo nell’anno di riferimento, queste, qualora riportate in aumento del fondo dell’esercizio successivo, non rappresentano un vero e proprio incremento delle risorse a carico del bilancio, bensì utilizzo di somme già destinate nel fondo e mantenute nella gestione residui per vincolo di destinazione.

Pertanto, i residui degli anni pregressi, non rilevano ai fini della verifica del limite fissato dall’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010

 


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