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Veneto, deliberazione n. 345 – Partecipazione in enti privati non commerciali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per l’ente di assumere la qualità di socio in una società consortile o in una fondazione di partecipazione per trasformazione di un preesistente comitato, allo scopo di svolgere attività di promozione dello sviluppo socio-economico locale.

I magistrati contabili del Veneto con la deliberazione 345/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 maggio, hanno ricordato che dal 1° gennaio 2014 sono stati abrogati il divieto di assumere e mantenere partecipazioni in organismi societari per gli enti con meno di 30.000 abitanti (articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010), e quello di istituire organismi comunque denominati e di qualsivoglia natura giuridica.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, sotto il profilo dei vincoli di finanza pubblica “non sono ravvisabili ostacoli alla partecipazione degli enti locali in società o in fondazioni, sia essa il frutto della trasformazione di preesistenti organismi, anche associativi, sia la conseguenza della costituzione ex novo di tali soggetti giuridici”.

Risulta pertanto possibile costituire una fondazione di partecipazione, purché coerente con l’esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate agli enti locali (vedasi, sez. contr. Toscana, deliberazione 5/2014, che a seguito dell’abrogazione dell’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012, ha ritenuto possibile l’istituzione o la partecipazione degli enti a fondazioni culturali e la sez. contr. Sardegna, deliberazione 19/2014  che ha ritenuto non legittima la costituzione di una fondazione per la ricerca di fondi).

Con riferimento all’eventuale “trasformazione” del Comitato in società consortile o in altro tipo societario a responsabilità limitata (avendo l’ente manifestato l’intenzione di adottare una forma giuridica che comunque non implichi la responsabilità illimitata dei soci), i magistrati contabili hanno richiamato l’istituto della c.d. trasformazione eterogenea, disciplinata dagli artt. 2500-septies, 2500- ostie e 2500-nonies c.c.

Secondo i magistrati contabili è legittima la trasformazione da ente associativo ovvero da fondazione in società di capitali, confermando quanto chiarito dalla Corte dei Conti, sez. autonomie con la deliberazione 2/2014 .

 


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