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Marche, deliberazione n. 27 – Oneri contributivi amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86, comma 2, del Tuel, che disciplina il versamento, da parte dell’ente locale, degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a favore dei propri amministratori che svolgono attività di lavoro autonomo.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 27/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile, hanno confermato il consolidato orientamento secondo cui il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo spetta a tutti gli amministratori che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato rinunciando allo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente (comma 1) ovvero di natura autonoma (comma 2).

L’astensione dall’attività lavorativa dovrà essere comprovata dal lavoratore autonomo, rilasciando all’ente locale un’attestazione in cui dichiara la sospensione dell’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all’ente previdenziale (Corte dei conti, sez. contr. Basilicata, del. n. 3/2014; sez. contr. Liguria, del. n. 16/2014; sez. contr. Lombardia, del. n. 95/2014).

 


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