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Campania, deliberazione n. 20 – Aumento orario part-time


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di incrementare il contratto di lavoro di un dipendente assunto a tempo indeterminato, con rapporto part-time di 18 ore settimanali.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 20/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 marzo, hanno confermato il consolidato orientamento contabile secondo cui il mero aumento orario non integra nuova assunzione.

Pertanto, l’ente potrà procedere all’aumento del tempo di lavoro di un contratto part-time, purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, ovvero:

 art. 1, comma 557 e ss. della legge 296/2006 che a “sanzione” dell’obbligo di riduzione progressiva della spesa per il personale, in caso di mancato rispetto, prevede il divieto di assunzione “a qualsiasi titolo”;

 art. 76, comma 4 del d.l. 112/2008, che sancisce il divieto di assunzioni a seguito dell’inosservanza degli obiettivi finanziari posti dal Patto di stabilità interno;

 l’art. 76, comma 7, del medesimo d.l. 112/2008 che prevede il divieto di assunzioni in caso di sforamento del rapporto strutturale tra spesa per il personale e spesa corrente complessiva.

Al contrario, la trasformazione del rapporto da tempo parziale a pieno è nuova assunzione e, quindi, si applica anche la correlativa disciplina del turn-over, che consiste nella possibilità di assunzione nei limiti del 40% “della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”.

 


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