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Veneto, deliberazione n. 200 – Compensi per l’avvocatura interna


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, in particolare se possano ritenersi escluse dal divieto di incremento della parte variabile del fondo incentivante le risorse destinate a prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati ed individuabili, quali i compensi professionali di avvocatura non derivanti da condanna alle spese di controparte.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 200/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 marzo, hanno confermato i principi espressi dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la delibera 51/2011 secondo cui il vincolo di cui all’articolo 9, comma 2-bis, non si applica alle risorse di alimentazione dei fondi “destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti”.

In materia è intervenuto anche il MEF con la nota del 4.09.2013, sostenendo che i compensi dell’avvocatura sarebbero fuori dal tetto del fondo solo in caso di sentenza favorevole con condanna alle spese della parte soccombente, mentre sarebbero dentro il limite del fondo 2010 (ex art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010) in caso di sentenza favorevole con spese compensate.

I magistrati contabili del Veneto hanno rilevato che una tale differenziazione determinerebbe una sostanziale impossibilità di gestione del fondo, in quanto bisognerebbe includere nel fondo tutti gli importi previsti per quell’anno a titolo di compensi, assoggettandoli tutti ai limiti dell’art. 9 comma 2 bis (non sapendo quali saranno gli esiti dei processi) attuando però delle riduzioni sul fondo.

Pertanto, la Corte ha confermato l’interpretazione fornita in precedenza secondo cui sono escluse dal limite di cui al citato articolo 9, in quanto la ratio delle ipotesi tassative di esclusione dall’ambito applicativo di tale norma (individuate dalle SSRR del. 51/2011) risiede nell’alternativa make or buy, dai connotati della professionalità e tipicità della prestazione, nonché dell’individuabilità del soggetto prestatore.

Pertanto, le risorse destinate alla remunerazione di tali attività “alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell’amministrazione pubblica” (Corte dei conti SS.RR.QM 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011).

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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