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Liguria, deliberazione n. 16 – Amministratore locale esercente attività professionale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86, secondo comma, del Tuel, in particolare se l’ente debba effettuare il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi anche per gli amministratori locali che siano lavoratori autonomi o liberi professionisti e che non abbiano effettuato esplicita e totale rinuncia alla loro attività lavorativa.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 16/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 marzo, hanno ribadito che il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo spetta a tutti gli amministratori che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato rinunciando allo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente (comma 1) ovvero di natura autonoma (comma 2).

E’, dunque, necessaria l’esplicita e totale rinuncia, durante il mandato, all’attività professionale espletata.

 


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