Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86, secondo comma, del Tuel, in particolare se l’ente debba effettuare il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi anche per gli amministratori locali che siano lavoratori autonomi o liberi professionisti e che non abbiano effettuato esplicita e totale rinuncia alla loro attività lavorativa.
I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 16/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 marzo, hanno ribadito che il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo spetta a tutti gli amministratori che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato rinunciando allo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente (comma 1) ovvero di natura autonoma (comma 2).
E’, dunque, necessaria l’esplicita e totale rinuncia, durante il mandato, all’attività professionale espletata.