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Lombardia, deliberazione n. 97 – Acquisto immobili nel 2014


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’acquisto di beni immobili

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 97/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 marzo, hanno ricordato che il d.l. 98/2011 ha vietato l’acquisto di beni immobili solo per l’anno 2013.

A partire dal primo gennaio 2014 è stato, invece, introdotto un regime che consente operazioni di acquisto di beni immobili in caso di comprovata indispensabilità e non dilazionabilità delle stesse.

Nel disciplinare le modalità di acquisto degli immobili da parte degli enti locali per il 2014, il comma 1 ter della citata disposizione, prevede che il “prezzo di acquisto” debba essere oggetto di un’attestazione di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio.

La norma disciplina le sole ipotesi in cui sia contemplata la previsione di un prezzo di acquisto, e quindi, ai soli acquisti a titolo derivativo iure privatorum” e non si applica, quindi, alle procedure espropriative per pubblica utilità.

Come evidenziato dai magistrati contabili, non significa che non trovino adeguata considerazione, all’interno del procedimento espropriativo, le prerogative enunciate dal comma 1 ter, che prescrive la necessità di comprovare l’indispensabilità e la non dilazionabilità dell’operazione nell’ottica di conseguire risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

Altresì, non rientra nell’ambito di applicazione del comma 1 ter dell’articolo 12 del d.l. 98/2011 la permuta pura, che si risolve nella mera diversa allocazione delle poste patrimoniali afferenti a beni immobili e costituisce, quindi, un’operazione finanziariamente neutra (Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, del. n. 162/2013; Veneto, del. n. 148-151/2013 e 155-156/2013).

Diversamente, nell’ipotesi in cui l’operazione comprenda il versamento da parte dell’ente della differenza di valore fra i beni immobili oggetto di permuta, tale fattispecie ricade nell’alveo di applicazione del comma 1 ter.

 


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