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Lombardia, deliberazione n. 95 – Oneri previdenziali amministratori/lavoratori autonomi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86, comma 2, del Tuel, recante disposizioni in tema di oneri previdenziali in favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche indicate nel comma 1 del medesimo articolo.

In particolare, l’ente ha chiesto se nei casi specifici di contemporaneo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti il mandato e l’attività di lavoro autonomo, competa all’amministrazione comunale pagare la contribuzione previdenziale prevista nella misura forfetaria annuale versata per quote mensili all’ente cui sono iscritti gli amministratori.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 95/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 marzo, hanno ribadito cha la ratio dell’accollo della spesa a carico del bilancio pubblico è da rinvenirsi nel sostegno che l’ordinamento vuole assicurare a favore di chi opta per l’esclusività dell’incarico di amministratore.

Pertanto, anche il lavoratore autonomo, al pari del lavoratore dipendente, qualora rinunci all’espletamento dell’attività lavorativa svolta (professionale, artigianale, commerciale, agricola, di collaborazione), così da garantire che l’incarico sia svolto nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti, ha diritto al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

L’astensione dall’attività lavorativa dovrà essere comprovata dal lavoratore, rilasciando all’ente locale un’attestazione in cui dichiara la sospensione dell’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all’ente previdenziale.

 


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