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Piemonte, deliberazione n. 9 – Trasferimento personale e funzioni alle Unioni di Comuni


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di calcolo della spesa di personale, al fine di garantire l’osservanza della regola di finanza pubblica stabilita dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

L’ente ha premesso di avere aderito all’Unione dei Comuni per il servizio di trasporto alunni e di aver comandato, per lo svolgimento del servizio in questione, quattro dipendenti, uno dei quali è stato collocato in quiescenza con decorrenza dal 1° novembre 2013.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 9/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 febbraio, hanno ricordato che il dubbio inerente alle modalità di calcolo della spesa sulla quale operare il contenimento – spesa effettivamente sostenuta nell’ultimo anno ovvero spesa che l’ente avrebbe sostenuto se avesse effettuato l’assunzione programmata o in sostituzione di altra cessazione – è stato definitivamente superato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che con la delibera 27/2013 ha stabilito che “l’art. 16, comma 31 del d.l. n. 138/2011, che ha esteso, anche ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 ed i 5.000 abitanti, l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006, è norma di stretta interpretazione, pertanto l’importo previsto per assunzioni programmate, ma non effettuate, non può incrementare virtualmente il livello della spesa di personale da prendere in considerazione per l’anno di riferimento”.

Pertanto, il livello della spesa di personale da prendere in considerazione per l’anno di riferimento è quello della spesa effettivamente sostenuta.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il trasferimento di personale e di funzioni alle Unioni di Comuni deve essere utilizzato quale strumento per addivenire ad una migliore e più razionale organizzazione dell’attività delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, con la finalità di rendere servizi più efficienti alla collettività, in un momento di forte contrazione delle risorse pubbliche.

I rapporti fra gli enti che costituiscono l’Unione e quest’ultima non possono essere strumentalizzati per superare, in modo elusivo, i vincoli di finanza pubblica.

Ne consegue che “la capacità assunzionale del Comune, in relazione alla cessazione avvenuta nell’anno precedente, può essere trasferita all’Unione con gli stessi limiti operanti per il Comune, non potendo risolversi il trasferimento all’Unione in una modalità operativa diretta a eludere i vincoli previsti dall’art. 1, co. 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

 


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