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Friuli, deliberazione n. 1 – Estinzione del reato: niente rimborso spese legali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al rimborso delle spese legali, sostenute dai propri dipendenti a seguito di un procedimento penale per fatti connessi all’attività lavorativa, espletata nell’interesse dell’ente e conclusosi con sentenza declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 1/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 gennaio, hanno ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui è escluso ogni automatismo nell’accollo delle spese legali da parte dell’ente.

L’ente locale deve, ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche valutare rigorosamente la sussistenza di quattro presupposti:

1. la sussistenza di una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l’ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente

2. il gradimento dell’ente sulla scelta del difensore cui affidare l’incarico fiduciario del legale (gradimento che implica anche la condivisione della relativa strategia difensiva).

3. l’assenza di un conflitto di interessi;

4. la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione.

E’ pertanto, necessario, che sia riconosciuta l’assenza del dolo o della colpa grave e che il procedimento giudiziario si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena per il pubblico dipendente.

Ne consegue che “non può farsi luogo a rimborso delle spese legali allorché le stesse siano state sostenute per un procedimento penale conclusosi con sentenza declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione”.

 


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