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Lombardia, deliberazione n. 557 – Vincoli di spesa in caso di personale in comando


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità di acquisire personale dipendente, per il periodo di un anno (eventualmente prorogabile) per 36 ore settimanali, tramite l’istituto del comando da altro ente locale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 557/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 gennaio 2014, hanno ricordato che secondo l’elaborazione giurisprudenziale l’istituto del comando (e del distacco) ricorrono in tutte quelle ipotesi in cui il dipendente pubblico viene destinato a prestare servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Tuttavia, la circostanza che il comandato o il distaccato presti la propria attività presso un datore di lavoro diverso non determina l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l’ente utilizzatore, ma solo una modifica temporanea ed oggettiva (modifica del luogo di svolgimento della prestazione e del potere gestionale, che è esercitato dall’ente utilizzatore).

Nel comando, in particolare, il dipendente comandato non solo non svolge più la sua prestazione lavorativa per l’ente di appartenenza, ma soggiace anche al potere direttivo e gestionale dell’ente beneficiario, nei limiti in cui detti poteri datoriali siano connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa (es. ferie, permessi).

Secondo i magistrati contabili, da questo deriverebbe che per l’ente utilizzatore il comando, oltre ad avere gli stessi effetti funzionali di un’assunzione a tempo determinato avrebbe anche quelli economici, dovendo quindi essere considerato nel computo delle spese assoggettate al vincolo dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Tale tesi non appare condivisibile proprio perché il comando non determina un nuovo rapporto di lavoro e come tale le uniche conseguenze economiche che ne dovrebbero derivare sono quelle attinenti alla spesa così detta storica del personale, disciplinata dal comma 557 dell’articolo 1, della legge 296/2006, non certo quella in materia di rapporti di lavoro flessibile.

 


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