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Sicilia, deliberazione n. 397 – Carta di qualificazione del conducente


Un sindaco ha chiesto se le spese relative al conseguimento della “carta di qualificazione del conducente” prevista dagli articoli 13-23 del d.lgs. 286/2005 siano da porre a carico del bilancio dell’Ente come spese di personale.

L’ente ha premesso che vengono utilizzati come autisti per l’attività di trasporto di persone (scuolabus) e di cose due dipendenti, in possesso di idonea abilitazione professionale, di cui uno assunto per svolgere la specifica mansione, e il secondo assegnato a tali compiti a seguito di mutamento del profilo professionale.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 397/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 dicembre, hanno confermato il consolidato orientamento magistrale secondo il quale in mancanza di una espressa previsione normativa, deve ricadere sul soggetto interessato allo svolgimento della particolare attività l’onere conseguente all’acquisizione e al mantenimento nel tempo dello speciale documento (Corte dei conti, Veneto n. 133/2009; Marche, n. 37/2013; Emilia-Romagna, n. 225/2013).

Tuttavia, i magistrati contabili hanno sottolineato che la posizione del dipendente originariamente assunto per svolgere la specifica mansione di autista è diversa del dipendente assegnato alla conduzione di mezzi di trasporto per scelta organizzativa unilaterale dell’Amministrazione.

Infatti, nel caso di successiva assegnazione di un lavoratore, adibito precedentemente ad altra mansione, le spese per la c.q.c., sostenute nell’interesse dell’Ente, faranno carico a quest’ultimo.

Il relativo onere, trattandosi, in questo caso, di attività formativa di carattere obbligatorio, può essere escluso dal vincolo di riduzione sancito dall’articolo 6, comma 13, del d.l. 78/2010 (Emilia-Romagna, deliberazione n. 276/2013).

 


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