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Liguria, deliberazione n. 82 – Accollo debiti società in house


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, per l’ente, di farsi carico dei debiti della società partecipata che residuano al termine della procedura di liquidazione e che non hanno trovato soddisfacimento sul patrimonio dell’organismo societario risultato insufficiente a garantirne i creditori.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 82/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 dicembre, hanno ricordato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale non sussiste, in capo all’ente locale, alcun obbligo di farsi carico dei debiti della società partecipata in liquidazione qualora il patrimonio di quest’ultima non sia in grado di soddisfare le pretese creditorie.

Tale principio è applicabile anche in presenza delle cd. società in house in cui viene meno l’autonomia nei confronti dell’ente locale da parte della società partecipata che funge da organo strumentale del primo (che esercita il cd. controllo analogo).

Qualora l’ente decidesse, nell’ambito di una scelta discrezionale, di accollarsi i debiti della società partecipata in liquidazione, dovrà evidenziare la sussistenza di un interesse pubblico concreto che possa giustificare tale decisione.

Secondo i magistrati contabili, però, sono di difficile individuazione le finalità di interesse pubblico che giustifichino l’accollo dei debiti di una partecipata.

L’attuale quadro legislativo di riferimento, infatti, impedisce agli enti “il salvataggio a tutti i costi” di strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla p.a. che versano in situazioni di irrimediabile dissesto.

 


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