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Emilia-Romagna, deliberazione n. 279 – Previdenza integrativa: è spesa di personale?


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta qualificazione delle risorse destinate al fondo di previdenza integrativa quali spese di personale.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 279/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 dicembre, hanno ricordato che l’articolo 208 del Codice della strada prevede che gli enti possano destinare una parte della quota del 50% degli introiti derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie “a misure di previdenza ed assistenza per il personale” facente parte della Polizia municipale.

I magistrati contabili hanno evidenziato che tra le varie sezioni regionali vi sono interpretazioni difformi, “talune Sezioni hanno qualificato detta “spesa” come “di personale” (es. Sez. contr. Piemonte 37/2010; Sez. Lombardia n. 139/2011); altre hanno invece escluso tale qualificazione sulla base della considerazione della destinazione degli introiti da sanzioni amministrative pecuniarie a fondi di previdenza ed assistenza (Sez. Toscana 456/2012; Sez. contr. Veneto 203/2013)”.

In considerazione, pertanto, dei suesposti contrastanti orientamenti giurisprudenziali, i magistrati contabili hanno rimesso la questione alla sezione Autonomie.

 


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