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Piemonte, deliberazione n. 358 – Scuola: iscrizione, registro e pagella on line


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 7, commi 28 e ss. del d.l. 95/2012, in particolare se le spese conseguenti all’estensione degli impianti per i collegamenti ad internet e per le reti interne al fine di predisporre gli edifici scolastici all’utilizzo in ogni aula del registro elettronico rientrino tra quelle assumibili dagli Enti locali o se, al contrario, rientrino tra gli oneri derivanti dal concreto espletamento dell’attività didattica non assumibili dagli Enti locali medesimi.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 358/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 novembre, hanno ricordato che il legislatore ha suddiviso le competenze tra Enti locali e Ministero dell’Istruzione in materia di scuole.

In particolare spettano all’ente le spese relative alle strutture in cui si svolge l’attività didattica, ricomprendendo sia i beni immobili a ciò preposti, sia le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività stesse, comprese quelle d’ufficio (di mero supporto alla vera e propria attività didattica).

Al contrario, spettano al Ministero dell’Istruzione le spese relative allo svolgimento dell’attività didattica in senso stretto, sia derivante da programmi istituzionali, sia relativa ad iniziative complementari o attività integrative svolte all’interno delle istituzioni scolastiche.

Fra le “spese varie d’ufficio” necessarie ad assicurare il normale funzionamento di una scuola, assumibili dagli Enti locali, rientrano quelle necessarie a dotare le segreterie scolastiche di tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento, assolvendo gli uffici di segreteria ad una funzione di mero supporto alla vera e propria attività didattica.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, anche le spese conseguenti all’estensione degli impianti per i collegamenti ad internet e per le reti interne al fine di predisporre gli edifici scolastici all’utilizzo del registro on line – ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 95/2012 – rientrano tra quelle di competenza degli Enti locali, in quanto qualificabili come spese necessarie a rendere possibile l’adattamento della singola struttura scolastica all’attuazione di specifiche nuove modalità (on line) di iscrizione, registro e pagella, servizi questi ultimi riconducibili all’attività di segreteria scolastica, di supporto all’attività didattica in senso stretto.

 


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