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Piemonte, deliberazione n. 356 – Riconversione a tempo pieno del personale in part-time


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità di una deliberazione assunta dalla Giunta che ha disposto la “sospensione delle procedure di accoglimento delle istanze di riconversione a tempo pieno del personale attualmente in posizione di part time”.

L’ente ha premesso di trovarsi in una situazione di dissesto finanziario e di reiterato mancato rispetto del patto di stabilità interno.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 356/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 novembre, pur dichiarando inammissibile il quesito posto, in quanto riferito ad un atto specifico già posto in essere, hanno comunque fornito alcune indicazioni.

In particolare, i magistrati contabili hanno ricordato che sono qualificabili come nuove assunzioni soltanto le trasformazione a tempo pieno di contratti di assunzione originaria a tempo parziale e non anche le trasformazione a tempo pieno di contratti di assunzione originaria a tempo pieno, ovvero la maggiorazione della percentuale di prestazione lavorativa.

In tali ultime ipotesi trova applicazione esclusivamente il vincolo alla spesa per il personale di cui all’art. 1, comma 557 e ss. della legge n. 296/2006.

Tuttavia, hanno evidenziato i magistrati contabili, “l’obbligo in capo all’ente locale di contenimento e di riduzione della spesa di personale deve confrontarsi, per l’ipotesi di richiesta di trasformazione full time di contratti di assunzione originaria a tempo pieno, con il diritto riconosciuto dall’art. 4 del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 14.9.2000, ai dipendenti in regime di part-time, di ottenere la riconduzione del rapporto alle condizioni originarie”.

Spetterà dunque all’ente adottare quelle misure, di sua esclusiva pertinenza, che consentano di rispettare, nel contempo, gli obblighi di matrice contrattuale e quelli al medesimo incombenti ex lege.

Gli enti per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto, inoltre, come chiarito dai magistrati contabili, oltre a dover fare riferimento ai vincoli alle assunzioni ed ai limiti alla spesa di personale validi per tutti gli enti, dovranno anche tener conto del complesso delle stringenti limitazioni derivanti dal dissesto.

Anche in tal caso, per le altre fattispecie non integranti ipotesi di “assunzione” valgono i principi sopra esposti ed in particolare la necessità di adottare, nel rispetto dello specifico contesto disciplinare vigente per gli enti in dissesto, misure che consentano di osservare, nel contempo, gli obblighi di matrice contrattuale e quelli di fonte normativa.

 


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